ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di giustizia. Lo comunica Palazzo Chigi.
Le nuove norme, tra l’altro, rafforzano gli strumenti a disposizione dell’autoritĂ giudiziaria a tutela delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori. Si integrano le norme relative alle “particolari modalitĂ di controllo”, cioè al cosiddetto “braccialetto elettronico”, per precisare che tra gli accertamenti giĂ previsti da parte della polizia giudiziaria in relazione alla “fattibilitĂ tecnica” dell’utilizzo di tale strumento è inclusa anche la fattibilitĂ operativa, collegata alla effettiva efficacia e funzionalitĂ dello strumento rispetto al caso concreto e durante tutto il corso dell’applicazione della misura cautelare. In particolare, preliminarmente alla scelta da parte del giudice della misura cautelare ritenuta piĂą idonea, la polizia giudiziaria verifica l’attivabilitĂ , l’operativitĂ e la funzionalitĂ dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualitĂ della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell’area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti tecnici e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini delle valutazioni sull’efficacia del controllo sull’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.
Di tali verifiche, continua la nota, viene redatto specifico rapporto che è trasmesso, entro 48 ore, all’autoritĂ giudiziaria per le valutazioni di competenza. Nel caso di non fattibilitĂ tecnica e operativa, qualora siano stati disposti l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice potrĂ disporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piĂą gravi di quelle giĂ adottate. In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte o di una o piĂą condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento del braccialetto elettronico, il giudice può disporre la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere.
Inoltre, le norme introdotte provvedono a: prorogare di quattro mesi il termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, al fine di riallineare la data delle elezioni per il loro rinnovo con le disposizioni introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.
Modificare la disciplina per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimitĂ . Tali funzioni potranno essere conferite esclusivamente a magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicureranno almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo (anzichè almeno quattro anni); prevedere una deroga temporanea al limite di permanenza nell’incarico fissato dalla legge per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia, in vista dell’imminente operativitĂ del neoistituito tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, incentivando i magistrati che giĂ svolgono tali funzioni all’inserimento nell’organizzazione del nuovo ufficio; differire l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione per i magistrati cui sono conferiti incarichi direttivi e semidirettivi all’avvenuto conferimento dell’incarico (entro 6 mesi), invece che anticipatamente, in modo da velocizzare le procedure di conferimento; ridurre da due anni ad uno il periodo di assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio del processo, in modo da assicurarne un piĂą rapido impiego nella concreta attivitĂ per la quale sono stati selezionati; modificare la disciplina istitutiva del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria al fine di affrontare in maniera ancor piĂą efficiente l’emergenza carceraria in corso; chiarire la portata delle disposizioni transitorie dettate per il correttivo al Codice della crisi di insolvenza; prevedere misure in materia di copertura INAIL in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilitĂ .
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